Simonetta Agnello Hornby: L'avvocato dei minori in Inghilterra

17 Marzo 2009
Cosa significa fare l’avvocato dei minori in Inghilterra? Simonetta Agnello Horby ci parla, in questo suo intervento, delle falle di un ‟sistema” con il quale si scontra quotidianamente: quello che dovrebbe proteggere i minori.

1. Il contesto
Da trent’anni lavoro in Inghilterra come avvocato dei minori. La legislazione inglese ligia alle direttive europee e alle convenzioni internazionali, ha promulgato il Children Art nel 1989, che è senza alcun dubbio il miglior sistema legale del mondo per la protezione dei minori. Lo chiamarono ‟La Rolls Royce” del diritto e così era all’inizio. Il Legal Aid. L’assistenza del gratuito patrocinio, veniva estesa ai minori e ai loro genitori in tutti i casi in cui i servizi sociali volessero assumere la potestà genitoriale, inclusi agli emmigrati e i rifugiati politici.
Il minore, oltre ad avere un suo avvocato-specializzato in materia, aveva anche un tutore per la durata del processo. I servizi sociali erano sensibilizzati alle diversità delle varie etnie ed avevano fondi sufficienti per intervenire ed assistere famiglie disagiate. Ma la gente normale guida un’utilitaria, e ben presto le infrastrutture e le istituzioni non ebbero più i mezzi per mantenere La Rolls Royce. Da una parte il crollo della famiglia tradizionale si è accelerato: l’Inghilterra ha il maggiore tasso europeo di famiglie mono-genitoriali, nella stragrande maggioranza di madri capo-famiglia, spesso isolate e dipendenti dal ‟Welfare State” per l’abitazione e il mantenimento. Il medico di famiglia, il prete, il maestro di scuola fanno parte del passato e al loro posto il consulente di famiglia, lo psicologo, lo psichiatra e gli assistenti sociali, tutti a pagamento o stipendiati dallo stato aiutano le famiglie con problemi. Il rapporto con l’utente è discontinuo perché il personale cambia spesso e l’organico non è completo. Per di più nell’ultimo ventennio il controllo della qualità degli operatori – basato su moduli e formulari da completare – è arrivato ad assorbire fino al 70% del tempo degli assistenti sociali.
Il 42% dei minori che vivono in povertà hanno un solo genitore, e secondo l’UNICEF (2006) la Gran Bretagna, tra i 21 paesi europei, è la nazione dove il bambino soffre di più – è più infelice. Il disfacimento della famiglia, la povertà, l’estenuante successione di esami scolastici lo hanno stressato al punto in cui una bassissima percentuale soltanto riesce a superare gli esami del ginnasio. Quattro quattordicenni su dieci ottengono risultati appena passabili in inglese e matematica. Le statistiche sui minori affidati ai servizi sociali sono ancora peggiori.

2. L’intervento dello Stato
Se il minore non può essere salvaguardato dai genitori è dovere degli assistenti sociali cercare un sostituto prima di tutto in seno alla stessa famiglia. Se non è possibile trovare una protezione alternativa tra la parentela, diventa necessaria l’adozione. Scatta allora la legislazione protettiva nei confronti del minore: Care proceedings, nei casi in cui i servizi sociali promuovono l’azione legale per condividere la potestà genitoriale con i genitori (un eufemismo per dire in realtà che saranno i servizi sociali a decidere dove vivrà il minore e, nel caso di allontanamento dalla famiglia, i diritti di visita con questa) e infine la soluzione finale di adozione o affidamento.
Esistono tribunali specializzati: le Family Courts. Si tratta di magistrati non professionali, i famosi Justice of the Peace, di cui riferirò come ‟i magistrati”, persone prive di qualifiche legali che, da volontari, dopo aver ricevuto una preparazione dettagliata, presiedono in un collegio di tre; e di magistrati a tempo pieno, a cui mi riferirò come ‟i giudici”, cioè quelli delle County Courts e della Alta Corte di Giustizia – la Family Division. I giudici devono seguire dei corsi residenziali per ottenere il ‟ticket” che permette loro di presiedere ai casi di famiglia. E’ un sistema che funziona bene dal punto di vista della loro preparazione ma i tagli della spesa pubblica fanno sì che i processi sono dilungati per risparmiare sull’uso dell’aula e del giudice stesso.

3. L’avvocato del minore
Le norme procedurali inglesi sono dettagliate e complesse nonostante uno dei capisaldi del Children Act sia la brevità del procedimento, in molti casi esso dura più di un anno, durante il quale il minore è in uno stato di limbo, non sa dove andrà a vivere e spesso ha molteplici affidatari.
Il minore nei Care Proceedings, per il suo affidamento ai servizi di assistenza sociale, cioè allo Stato, ha diritto ad un ‟suo” avvocato. Dal 1984 soltanto gli avvocati che hanno la qualifica di ‟Child solicitor” possono vederlo. Bisogna avere almeno cinque anni di ammissione all’albo professionale e avere acquisito esperienza nella difesa di genitori o altri adulti nelle cause di minori: poi l’avvocato dovrà seguire un corso di formazione professionale ed infine superare un esame scritto ed orali. Per mantenere l’iscrizione al Children’s panel, bisogna dimostrare di avere rappresentato almeno cinque minori per anno. Da anni non vi sono nuove leve, perché la paga del Legal Aid non attrae i giovani avvocati: quelli della vecchia leva sono stanchi e oberati di lavoro. Il sistema inglese è chiamato un tandem. Infatti, oltre all’avvocato minore, c’è un altro rappresentante del minore, il Guardian che ha le qualifiche di assistente sociale e ha il compito di accertare le volontà del minore e di comunicarle al tribunale. In questo modo il sistema legale inglese nega al minore il diritto di essere presente in corte e dunque tout court l’audizione del minore. Il motivo è, secondo il legislatore, così il minore non ha l’onere di dover essere presente in aula e di ascoltare il dibattito. Il Guardian incontrerà anche i genitori del minore e nel suo rapporto farà le proprie considerazioni sia su quanto proposto dagli assistenti sociali sia sulle rivendicazioni dei genitori. E’ assai raro che il giudice non accetti il rapporto del Guardian, che dunque ha una posizione privilegiata.
Nelle cause di affidamento tra genitori, in cui gli assistenti sociali non hanno automaticamente il ruolo di parte, la nomina del Guardian è discrezionale in questi casi l’opinione del Guardian non è determinante, ma avrà peso sulla decisione finale. Il Guardian può suggerire che gli assistenti sociali intervengano ed istruiscano i Care Proceedings.

4. L’audizione del minore
I rarissimi casi di audizione del minore opera un sistema molto ben organizzato: il minore può testimoniare tramite video da una stanza separata, alla presenza del suo avvocato; o in aula, protetto da un paravento o come gli altri testimoni. Ha la possibilità di avere supporto psicologico e le domande della controparte sono vagliate dal giudice per evitare attacchi frontali. Questo avviene sia nel processo civile sia nel processo penale in cui il minore è testimone o vittima.
Quando invece il minore è l’accusato di un reato la posizione è diametralmente opposta: è trattato, dall’età di undici anni, come un qualsiasi reo e deve presenziare al giudizio.
E’ in realtà un sistema di non audizione, una semplice comunicazione dei suoi desideri e delle sue aspirazioni tramite terzi: l’avvocato e il Guardian. E’ un sistema arcaico, espressione della riluttanza e forse incapacità di tanti inglesi di comunicare con i giovani. A child is to be seen but heard, un bambino deve essere visto ma non ascoltato, è un vecchio adagio, difficile da abolire. I giudici non sanno come parlare ad un minore, pare che ne abbiano paura. La implacabile realtà è che i minori che hanno subito abuso o maltrattamenti non sono traumatizzati da quanto riportato al tribunale, loro l’hanno vissuto e ne hanno parlato con assistenti sociali, con avvocati e con il Guardian e quando è rilevante, con la polizia. Il loro disagio è minore del disagio degli adulti che partecipano al processo.
A mio parere il minore deve avere il diritto di presenziare al Suo processo e di testimoniare.
E’ un compito angosciante, per l’avvocato del minore, dire ad un giovane di quattordici anni che non ha il diritto di essere presente al suo giudizio e di esprimere i suoi desideri al giudice. Il legale può soltanto richiedere al giudice l’audizione del minore il giorno della udienza: il giudce invariabilmente non permetterà che il ragazzo assista al dibattito ma a volte accetta di spiegare al minore la sua decisione. Al contrario, il genitore al di sotto dei sedici anni il cui figlio è soggetto di care proceedings – per lo più ragazze dai quattordici anni in su – è trattato da adulto e dunque è parte del procedimento ed ha diritto e dovere di essere presente e di testimonare. Si raggiunge spesso la situazione assurda in cui i care proccedings sono istituiti sia nei confronti del figlio sia della madre minorenne, che tecnicamente non dovrebbe essere presente al proprio processo ma deve essere presente al processo nei confronti del figlio: in questi casi i procedimenti sono unificati.
Il minore non ha diritto ad avere una copia degli atti processuali, anche questo gli è negato dal giudice. Sarà il suo avvocato o il Guardian a trasmettergli a viva voce o in riassunto il contenuto delle deposizioni e del provvedimento finale, sempre sotto l’insegna di volerlo proteggere da informazioni penose o non assimilabili. Anche le perizie degli esperti – psichiatri o psicologi – non gli possono essere date.

5. Una valutazione critica
Il sistema tecnicamente perfetto inglese fa acqua da tutte le parti. Il Guardian, che dovrebbe sapere tutto sulla situazione del minore, spesso non è disponibile o non interviene fin dall’inizio del procedimento e il suo rapporto è aggiornato quando lo prepara, ma possono passare settimane prima del processo: tante cose cambiano in quel periodo nella vita di un minore. Se all’udienza vengono presentate alternative, il minore non può essere interpellato, perché non è presente.
La qualità degli assistenti sociali è carente anche perché i mezzi finanziari scarseggiano; la rete protettiva si allarga rendendo impossibile la reintegrazione del minore nella famiglia naturale oppure ritardando i processi per la sua adozione.
Il Legal Aid è stato riorganizzato e i pagamenti sono diminuiti a tal punto che molti avvocati preferiscono farne a meno. La qualità della rappresentanza legale dei minori e dei genitori è tuttora professionale e coscienziosa, ma è il lavoro della vecchia guardia: le domande di iscrizione al Panel sono talmente rare che non vi è stata nessuna ammissione negli ultimi due anni.
Le udienze non sono pubbliche – per proteggere la privacy del minore – che però non è ammesso in aula. Ma l’arma è a doppio taglio perché, come si diceva, a volte gli assistenti sociali non sono preparati e i periti non appaiono. La trattazione pubblica è una garanzia: quando un procedimento avviene in privato le parti non devono temere il giudizio altrui. Difatti nei paesi scandinavi o in Canadà, dove vigono simili leggi, le udienze sono pubbliche proprio per proteggere gli interessi dei minori.
L’audizione del minore non è concessa di diritto. Persino un tredicenne che chiede di essere presente alle udienze sa che questo gli sarà rifiutato: io lo considero una infrazione dei suoi diritti umani.
La gestione politica inglese ha stanziato ingenti quantità di denaro per risolvere i grandi problemi, come quelli dell’educazione, della povertà, dell’abitazione, dell’assistenza medica, del trasporto pubblico, che toccano i cittadini più deboli, creando però cattedrali di burocrati. Il che ha voluto dire che i soldi che avrebbero dovuto essere spesi nell’assistenza sociale sono in gran parte finiti in una nuova immensa burocrazia di Stato. Le massicce somme che sono state date all’assistenza sociale hanno incoraggiato la privatizzazione di servizi, come per esempio assistenti sociali stranieri impiegati tramite agenzie che li gestiscono e famiglie affidatarie messe a disposizione da società molto lucrative che le selezionano e le gestiscono.
Insomma, il sistema legale e assistenziale dei bambini disagiati e maltrattati inglesi è carente e non più da considerare un modello a cui ispirarsi.
Rimane ovviamente una struttura universitaria e medica che un tempo era maestra di formazione professionale a cui bisogna avvicinarsi con occhio critico.

Simonetta Agnello Hornby

Simonetta Agnello Hornby è nata a Palermo nel 1945. Vive dal 1972 a Londra ed è cittadina italiana e britannica. Laureata in giurisprudenza all’Università di Palermo, ha esercitato la professione …

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