Michael Ignatieff: Prigionieri dentro l’abisso dell’interrogatorio

18 Aprile 2006
È difficile riflettere con sincerità sulla tortura. In un articolo pubblicato di recente sulle tecniche di interrogatorio utilizzate dagli Stati Uniti, lo scrittore Mark Bowden faceva notare che sono pochi ‟gli imperativi morali che hanno così grande importanza su grande scala, ma che nel caso specifico la perdono così radicalmente”. L’imperativo morale – non torturare, mai, da nessuna parte, in nessuna circostanza – è contemplato dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e qualsiasi trattamento o punizione disumano e degradante. ‟Nessuna circostanza eccezionale, di nessun tipo essa sia, che si tratti di guerra o di minaccia di guerra, o di instabilità politica interna o di qualsiasi altra emergenza pubblica” si legge nella Convenzione, ‟può essere invocata al fine di legittimare la tortura”. Che i terroristi la pratichino, non cambia alcunché di questi imperativi: il fatto che dobbiamo osservare quanto stabilito non ha nulla a che vedere con la reciprocità.
Finché rimaniamo in questo ambito elevato di divieto incondizionato, sembriamo sapere bene come stanno le cose. I problemi iniziano allorché ci caliamo nel caso specifico, allorché ci chiediamo che cosa esattamente sia definibile come tortura.
Poiché nessuno Stato intende passare per quello che tortura i sospetti e poiché tutti gli Stati vogliono essere in grado di ricavarne informazioni utili a proteggere i propri cittadini, la domanda cruciale che occorre porsi è se gli Stati debbano usare metodi di "interrogatorio costrittivo" che non si qualificano come tortura. Quando nel 1994 il Senato statunitense ratificò la convenzione sulla tortura, sua preoccupazione primaria fu quella di mantenere una distinzione comprensibile tra l’interrogatorio "costrittivo" ma lecito e la tortura vera e propria. Il Senato ratificò la convenzione, fermo restando che la parola tortura dovesse essere riservata a un "grave dolore o una grave sofferenza fisica o mentale" risultante in un "danno mentale prolungato". Una volta iniziata la guerra al terrorismo, l’interpretazione della convenzione si è spinta anche oltre. Negli ormai famigerati memorandum presentati dai consiglieri giuridici della dal dipartimento di consulenza legale alla Casa Bianca nel 2002, queste definizioni furono portate ancora oltre, al punto che la soglia della tortura "deve essere equivalente all’intensità di dolore che si accompagna a gravi lesioni fisiche, quali un cedimento organico, una funzionalità corporea compromessa o perfino la morte". Qualsiasi maltrattamento fisico al di sotto di questa soglia è dunque definito "interrogatorio costrittivo". Alcune forme di interrogatorio "costrittivo" - ammettono i legali - possono non essere considerate forme di tortura, ma sarebbero ciò nondimeno perfettamente definibili "trattamento disumano e degradante".
Quando nel 1978 la Corte Europea dei diritti dell’uomo si pronunciò sulle pratiche britanniche di interrogatorio in uso in Irlanda del Nord durante i primi anni Settanta, giunse alla conclusione che una vasta gamma di pratiche dolorose era da ritenersi disumana e degradante, pur non qualificandosi come tortura a tutti gli effetti. Quando nel 1999 la suprema corte di Israele emise una sentenza contro le tecniche israeliane di interrogatorio - che includevano la possibilità di tenere i sospetti in posizioni dolorose e incappucciati, e di scuoterne energicamente testa e spalle - deliberò che si trattava sì di pratiche disumane e degradanti, ma non di torture.
Di conseguenza, esiste una distinzione concettuale e concreta tra tortura e interrogatorio "costrittivo". Ma vi è un’ulteriore distinzione - quanto meno teorica - tra metodi di interrogatorio "costrittivo" leciti e consentiti e trattamenti che possono essere disumani e degradanti. Anche se questa distinzione in teoria esiste, la maggior parte degli attivisti che si battono per il rispetto dei diritti umani negherebbe che nella pratica comune tale distinzione sia percepibile. Questi stessi attivisti ammettono che un’informazione attendibile è essenziale per combattere i terroristi e che l’interrogatorio è un elemento centrale della strategia antiterroristica. Kenneth Roth, di Human Rights Watch, sostiene che il "rispetto delle Convenzioni di Ginevra non preclude la possibilità di interrogare energicamente i prigionieri in merito a una molteplicità sterminata di argomenti". Qual è la funzione della parola "energicamente" in questa frase? Serve a dire chiaramente che un difensore dei diritti civili comprende davvero la necessità di dover ottenere dai detenuti informazioni concrete che possano impedire futuri attacchi terroristici. Ma che cosa comporta, nello specifico, un interrogatorio "energico"? Ovviamente Roth e chiunque altro che ha a cuore i diritti civili intende escludere qualsiasi forma di maltrattamento. Che cosa è dunque definibile maltrattamento in un interrogatorio condotto "energicamente"? Per impedire che un interrogatorio energico degeneri, gli attivisti per i diritti umani vogliono eliminare la distinzione che passa tra "interrogatorio costrittivo" e "tortura" e proibire qualsiasi coercizione fisica o psicologica. Tra le due, però, esiste una distinzione significativa. Come ha sostenuto Richard Posner, teorico legale e giudice federale, "quasi tutti gli interrogatori ufficiali sono costrittivi, tuttavia non tutti gli interrogatori costrittivi sarebbero definiti torture da chi utilizza con competenza la lingua inglese". Come scrive la filosofa politica Jean Bethke Elshtain: "Quando gli attivisti per i diritti umani definiscono tortura determinati trattamenti sgradevoli o sconvenienti di vario tipo, non riescono a distinguere i due casi", per esempio non distinguono "tra privazione del sonno e amputazione o bruciature o qualche altra atrocità".
Una lucida riflessione sulla tortura non è aiutata dell’eliminazione della distinzione tra interrogatorio "costrittivo" e tortura. Entrambi possono essere ripugnanti, ma la ripugnanza non li rende una medesima cosa. Se la coercizione e la tortura sono un tutt’uno morale, a che punto di questo continuum, per usare le parole di Posner, la nausea si trasforma in repulsione? Interrogatorio "energico" può voler dire un lungo, spossante, spiacevole colloquio con chi lo conduce. Niente contatti fisici tra chi conduce l’interrogatorio e chi vi è soggetto, nessuna privazione del cibo o dell’acqua nocivo per la salute: questo è definibile un interrogatorio lecito. A ogni ulteriore gradino di coercizione, però, insorgono problemi morali. La privazione del sonno non lascia alcuna cicatrice fisica o permanente, eppure, come ricorda Menachem Begin, interrogato a suo tempo nella Russia sovietica, "chiunque abbia sperimentato questo bisogno (di dormire) sa che neanche fame o sete gli sono paragonabili".
Può essere lecito ingannare un soggetto sotto interrogatorio, dicendogli che tutti i suoi complici sono già stati arrestati, mentre in effetti si trovano ancora in libertà, ma qualsiasi altra forma di inganno è in grado di infliggere una devastante angoscia psicologica. Minacciare un soggetto di morte imminente o di torturare le persone che gli sono care può non lasciare alcuna cicatrice fisica, ma può giustamente essere considerata tortura, non solo coercizione, persino nella definizione adottata dal Senato statunitense. Posner giustifica l’interrogatorio "costrittivo" a fini utilitaristici: salvare la vita di molte persone conta di più, in termini etici, che maltrattare il corpo e la dignità di un singolo individuo. Elshtain invece giustifica l’interrogatorio "costrittivo" con un complesso calcolo morale di "mani sporche": le conseguenze positive non sono in grado di legittimare le cattive azioni, ma le cattive azioni talvolta sono tragicamente necessarie. Le azioni rimangono cattive, e le persone devono accettare l’infamia morale e non cercare di scusare ciò che non è scusabile giustificandosi con lo stato di necessità.
Il mio stesso libro sul Male minore mi ha portato vicino alle posizioni di Elshtain. Concordo infatti con lei che la necessità può esigere che si commettano cattive azioni, che la necessità, ciò nondimeno, non può assolvere del loro problematico carattere dal punto di vista morale. Ma ho ancora un problema. Se si enumerano le forme di interrogatorio coercitivo che sono state ritenute disumane e degradanti dai tribunali israeliani ed europei - incappucciare i prigionieri, tenere i soggetti in posizioni dolorose, esporli al caldo o al freddo o a rumori da spaccare i timpani - anche queste pratiche paiono inaccettabili, seppure ad un gradino inferiore di atrocità rispetto alla tortura. Al pari di Elshtain anche io sono disposto a "sporcarmi le mani", ma diversamente da lei ho qualche difficoltà oggettiva a enumerare le tecniche coercitive che sarei disposto a lasciare che una società democratica infligga a mio nome. Posso ammettere, per esempio, che dare una sberla a qualcuno non è la stessa cosa che picchiarlo, ma non voglio che chi conduce un interrogatorio dia sberle ai detenuti, perché non vedo come sia possibile evitare che una sberla occasionale degeneri in botte assestate regolarmente. La questione non è, come implica Elshtain, che io ho molto più a cuore la mia integrità morale, ma piuttosto che non vedo alcun modo evidente di gestire istituzionalmente gli interrogatori coercitivi in modo tale che non degenerino in tortura.
Per quanto riguarda le normative, ci sono quanti credono - come Alan Dershowitz, per esempio - che proibire completamente la tortura e la coercizione è irrealistico. Al contrario, tale pratica dovrebbe essere coordinata da ordini del tribunale. Ma regolarizzare la tortura e le tecniche di interrogatorio "costrittivo" che implicano stress e costrizione, maltrattamento fisico, privazione del sonno e così via, può far sì che la tortura e la coercizione diventino routine, invece che un’eccezione. Una posizione favorevole alla proibizione in toto sia della tortura sia dell’interrogatorio coercitivo è andata guadagnando credito in seguito ai maltrattamenti di Abu Ghraib e ai memorandum dell’ufficio dei consiglieri giuridici della Casa Bianca che interpretano la convenzione sulla tortura per consentire l’interrogatorio "costrittivo". Pare evidente, dalla disastrosa esperienza di Abu Ghraib, che vietare in assoluto sia la tortura sia l’interrogatorio "costrittivo" è l’unico modo di procedere. Precise regole per gli interrogatori, con pene previste dal codice stesso della giustizia militare, dovrebbero essere obbligatorie.
Proibire in assoluto, tuttavia, è facile. Difficile è applicare una simile legge e in questo caso norme e punizioni in caso di infrazione non sono sufficienti. Fattore cruciale per far applicare le norme e le procedure contro il maltrattamento dei prigionieri è l’habeas corpus, l’obbligo legale che in una democrazia ha ogni autorità che trattiene qualcuno per interrogarlo di portare i detenuti davanti a un tribunale e di motivarne la detenzione al cospetto di un’autorità legale debitamente incaricata. Finché gli Stati Uniti - o qualsiasi altro Stato, in quanto a ciò - avranno il potere di rinchiudere a loro piacere in località segrete i prigionieri, il loro maltrattamento è inevitabile. Le pressioni internazionali, la mobilitazione nazionale, e infine anche le disposizioni del Congresso sono tutti elementi necessari perché cessi il fenomeno dei "prigionieri fantasma", le cui identità restano ignote e che possono essere trattenuti da qualche parte fuori degli Stati Uniti, come dentro agli Stati Uniti o in Paesi terzi. Dovrebbe invece essere obbligatorio rendere nota l’identità di qualsiasi prigioniero trattenuto dagli Stati Uniti, americano o non americano. Qualora per necessità operative - per esempio impedire che il nemico sappia chi si trova sotto custodia - si renda necessario mantenere la segretezza, si dovrebbero rivelare i loro nomi a porte chiuse al Congresso e ai tribunali.
Non sono così ingenuo da supporre che il controllo di una corte federale delle condizioni di detenzione possa sempre e comunque portare benefici ai detenuti, ma la prova dell’impatto avuto da alcune recenti decisioni prese dalla corte suprema e dalla corte federale sul tribunale che sta prendendo in esame quanto accade a Guantanamo, e sul trattamento riservato di norma ai detenuti, lascia intendere che per quanto imperfetto il controllo della corte e l’accesso ad essa sono l’unico modo sicuro per far sì che la detenzione resti nell’ambito della legalità.
Concludo dunque dichiarandomi favorevole a un divieto assoluto e incondizionato sia della tortura, sia di quelle forme di interrogatorio "costrittivo" che implicano stress e coercizione, e credo che debba essere il sistema della giustizia militare insieme alle corti federali a farlo rispettare. Credo anche che l’addestramento di coloro che conducono gli interrogatori debba essere migliorato con ordine esecutivo e che la loro preparazione debba rigorosamente escludere qualsiasi metodo che implichi stress e coercizione.
Si dice spesso - e io stesso mi ripeto - che né l’interrogatorio "costrittivo" né la tortura sono necessari, poiché un interrogatorio condotto con mezzi leciti può assicurare gli stessi risultati. Ci deve essere qualcosa di vero in questo. Ma la tesi secondo cui la tortura e la coercizione non funzionano è contraddetta dalla spaventosa frequenza con la quale entrambe queste pratiche sono attuate. Ritengo che lo sceicco Khalid Mohammed non sarebbe stato sottoposto alla pratica del "sottomarino" – immergendolo sott’acqua finché egli non prova il supplizio di un semi-annegamento – se gli agenti dell’intelligence non ritenessero che ciò fosse necessario a spezzare il network di al-Qaeda che egli comandava. In effetti, Mark Bowden ricorda un articolo pubblicato su ‟Time” nel marzo 2003 nel quale si afferma che lo sceicco Mohammed ‟ha fornito nel corso degli interrogatori i nomi e la descrizione di una dozzina circa di agenti chiave di al-Qaeda che si ritiene stiano complottando e preparando attacchi terroristici”. Dobbiamo dunque quanto meno prendere in considerazione la possibilità che gli agenti al lavoro con lo sceicco Mohammed non siano impegnati in una forma gratuita di sadismo, ma agiscano nel convincimento sincero che questa forma di tortura - che di fatto si qualifica come tale - possa fare la differenza.
Se costoro hanno ragione, quanti sono favorevoli a vietare qualsiasi forma di tortura farebbero meglio ad ammettere onestamente che l’interdizione morale comporta uno scotto che si deve pagare. Molte delle dichiarazioni che gli attivisti per i diritti umani adducono per giustificare ciò è riassumibile nella dichiarazione che la tortura disonora la loro identità morale di esseri umani e cittadini, e che essi non vogliono che simili azioni siano commesse a loro nome. Altri cittadini in una democrazia potrebbero non dare al loro scrupolo morale un valore superiore all’interesse della collettività di disporre di accurate informazioni pertinenti alla loro sicurezza, anche qualora tali informazioni fossero raccolte con mezzi discutibili. Contestare queste dichiarazioni potrebbe essere del tutto ovvio per gli attivisti dei diritti umani, ma non è ovvio per me. In altre parole, io non vedo alcuna ragione superiore a favore dei diritti e della dignità dei detenuti reclusi nei carceri di sicurezza che possa far sì che le loro pretese abbiano la meglio sugli interessi della sicurezza (e sul diritto umano a vivere) della maggioranza. Il massimo che posso fare è mettere in rapporto il divieto di tortura con l’identità politica delle democrazie che noi stiamo cercando di difendere - sostenendo che le democrazie limitano i poteri che i governi possono giustamente esercitare sugli esseri umani sotto il loro potere, e che questi limiti includono un divieto assoluto di sottoporre gli individui a forme di dolore che li privino della loro dignità, identità e perfino sanità mentale.
In altre parole noi non possiamo torturare perché siamo quello che siamo. Questo è il meglio che posso fare, ma quanti di noi credono in questo farebbero bene ad ammettere che altri nostri concittadini sicuramente non saranno d’accordo. È nella natura stessa della democrazia che i concittadini definiscano la loro identità con modalità che privilegiano la sicurezza rispetto alla libertà e pertanto con qualche riluttanza approvino la tortura praticata per loro conto. Se siamo contrari alla tortura, dobbiamo sentirci impegnati a discutere con i nostri concittadini, non a trattare come mostri di immoralità coloro che difendono la tortura. Anche coloro che si oppongono alla tortura dovrebbero essere abbastanza onesti da ammettere che potremmo dover pagare uno scotto per le nostre convinzioni. Ex ante, ovviamente, non sono in grado di dire quanto alto sarà tale prezzo. Ex post, invece, dopo un altro attacco terroristico che si sarebbe potuto prevenire praticando un interrogatorio "costrittivo", il prezzo del mio scrupolo potrebbe semplicemente essere troppo elevato. Questo è un rischio che sono disposto a correre, ma francamente è inverosimile che così possa essere per la maggioranza dei nostri concittadini.

© 2006 Michael Ignatieff
(Distributed by The New York
Times Syndicate)
Traduzione di Anna Bissanti

Michael Ignatieff

Michael Ignatieff (1947), storico e politico canadese, è Carr Professor of Human Rights Practice e direttore del Carr Center of Human Rights Policy presso l’Università di Harvard. In italiano sono …