Gian Carlo Caselli: Gozzini, luomo che cambiò il carcere
17 Ottobre 2006
Ricordiamo Mario Gozzini, a vent’anni dalla ‟sua” legge di modifica dell’ordinamento penitenziario approvata nell’ottobre 1986. Per Gozzini la politica non era mestiere, ma passione. Volontà di dare risposte ai problemi concreti di persone reali. Deluso dalla Democrazia Cristiana fu eletto come senatore della Sinistra Indipendente per quattro legislature a partire dal 1976. Ha creduto nell’incontro tra il mondo cattolico e la parte di società italiana che si riconosceva nelle componenti democratiche del Partito Comunista e negli ideali del socialismo.
Per uomini come Gozzini - quali La Pira, Balducci e Dossetti - è stata coniata la definizione spregiativa di ‟catto-comunisti”. Ma se giudichiamo senza pregiudizi dobbiamo riconoscere che quella prospettiva è stata vitale in alcuni momenti della nostra storia. Lo è stata, ad esempio, quando ha consentito una risposta unitaria al terrorismo e quando ha offerto a una democrazia ancora giovane un prezioso terreno in cui il mondo cattolico e quello socialista non fossero soltanto contrapposizione, ma anche dialogo. Importanti riforme che hanno contribuito al progresso della società sono state elaborate e sostenute in tale ambiente. Fra queste, appunto, la cosiddetta legge Gozzini.
In Gozzini l’interesse al mondo dei detenuti nacque nel 1977, in occasione di una rivolta nel carcere di Firenze. Egli era andato tra i rivoltosi delle Murate per portare il suo sostegno a un agente sequestrato. Un ragazzo, detenuto per rapina, gli disse che per lui uscire dal carcere non avrebbe significato granché, perché sarebbe tornato a fare rapine, non avendo alternative. Gozzini ricorda quell’episodio con queste parole: ‟Mi accorsi di non avere alcun argomento serio da opporre a quella triste previsione. (Compresi) che i soldi dei contribuenti spesi per il mantenimento dei detenuti in carcere non si dovrebbero spendere soltanto per un contrappasso vendicativo sempre temporaneo, ma per ottenere un risultato durevole”.
Restando all’interno della riforma del 1975 Gozzini introdusse importanti novità: la detenzione domiciliare, i permessi premio, alcuni ampliamenti della misura dell’affidamento al servizio sociale (che però già esisteva, così come esisteva la semilibertà) e nel contempo l’art. 41-bis, ossia la disposizione che ancora oggi viene utilizzata contro i capi mafia ed altri esponenti del grande crimine organizzato. In sostanza possiamo dire che la riforma Gozzini introdusse nell’ordinamento penitenziario il cd. ‟doppio binario”: carcere di controllo per i delinquenti pericolosi, carcere di recupero per gli altri. In questo modo Gozzini voleva evitare che le esigenze di controllo che riguardavano poche centinaia di detenuti (i sottoposti al 41-bis non sono mai stati più di qualche centinaio di soggetti) ricadessero sull’intera popolazione carceraria in termini di eccessive restrizioni.
In questa scelta emergono il realismo, il rispetto per la legalità e la coerenza che erano proprie di Gozzini. Atteggiamenti rari nel nostro Paese, spesso abituato a schivare con cura le regole del diritto. Per Gozzini, che non era professionalmente un giurista, ma un letterato, il Diritto andava preso sul serio. Le norme dovevano essere rispettate. La Costituzione per lui non era un insieme di parole da lasciare nel mondo dei sogni. Prima di lui, invece, la norma costituzionale secondo cui le pene devono essere finalizzate alla rieducazione del condannato era lettera morta.
Un bilancio di 20 anni di applicazione consente di definire la legge Gozzini come un successo. Prova ne è che la misura della detenzione domiciliare ha trovato progressivamente una applicazione crescente e non ha dato luogo a inconvenienti se non in un numero ridottissimo di casi. È una misura che i magistrati applicano più spesso di altre, perché consente un buon livello di controllo, anche se da noi non ha preso piede il controllo a distanza. In ogni caso, la detenzione domiciliare viene guardata con interesse anche in altri paesi, come passaggio intermedio tra carcere e libertà. E in molti casi (madri di bambini piccolissimi, detenuti malati, eccetera), non si vede come se ne potrebbe fare a meno. Certamente taluni inconvenienti possono essere ulteriormente ridotti con un maggiore controllo del territorio. Ma questo non può essere considerato un difetto della legge Gozzini. Anche i permessi premio sono entrati nella prassi senza gravi inconvenienti. Vengono concessi in decine di migliaia di casi l’anno e la percentuale di trasgressione è sempre stata intorno all’1 per cento dei casi o ancora minore.
Va detto infine che spesso Gozzini si arrabbiava con le applicazioni ‟buoniste” o indulgenzialiste della legge (egli precisava sempre: legge dello Stato, non legge Gozzini, visto che l’ha voluta la grande maggioranza del Parlamento italiano!). Diceva che occorrevano controlli e attenzione nella concessione delle misure. Aggiungeva che i peggiori nemici della legge erano coloro che la applicavano in modo banalmente meccanico, senza essere capaci di distinguere caso da caso. Anche questo un insegnamento da ricordare.
Per uomini come Gozzini - quali La Pira, Balducci e Dossetti - è stata coniata la definizione spregiativa di ‟catto-comunisti”. Ma se giudichiamo senza pregiudizi dobbiamo riconoscere che quella prospettiva è stata vitale in alcuni momenti della nostra storia. Lo è stata, ad esempio, quando ha consentito una risposta unitaria al terrorismo e quando ha offerto a una democrazia ancora giovane un prezioso terreno in cui il mondo cattolico e quello socialista non fossero soltanto contrapposizione, ma anche dialogo. Importanti riforme che hanno contribuito al progresso della società sono state elaborate e sostenute in tale ambiente. Fra queste, appunto, la cosiddetta legge Gozzini.
In Gozzini l’interesse al mondo dei detenuti nacque nel 1977, in occasione di una rivolta nel carcere di Firenze. Egli era andato tra i rivoltosi delle Murate per portare il suo sostegno a un agente sequestrato. Un ragazzo, detenuto per rapina, gli disse che per lui uscire dal carcere non avrebbe significato granché, perché sarebbe tornato a fare rapine, non avendo alternative. Gozzini ricorda quell’episodio con queste parole: ‟Mi accorsi di non avere alcun argomento serio da opporre a quella triste previsione. (Compresi) che i soldi dei contribuenti spesi per il mantenimento dei detenuti in carcere non si dovrebbero spendere soltanto per un contrappasso vendicativo sempre temporaneo, ma per ottenere un risultato durevole”.
Restando all’interno della riforma del 1975 Gozzini introdusse importanti novità: la detenzione domiciliare, i permessi premio, alcuni ampliamenti della misura dell’affidamento al servizio sociale (che però già esisteva, così come esisteva la semilibertà) e nel contempo l’art. 41-bis, ossia la disposizione che ancora oggi viene utilizzata contro i capi mafia ed altri esponenti del grande crimine organizzato. In sostanza possiamo dire che la riforma Gozzini introdusse nell’ordinamento penitenziario il cd. ‟doppio binario”: carcere di controllo per i delinquenti pericolosi, carcere di recupero per gli altri. In questo modo Gozzini voleva evitare che le esigenze di controllo che riguardavano poche centinaia di detenuti (i sottoposti al 41-bis non sono mai stati più di qualche centinaio di soggetti) ricadessero sull’intera popolazione carceraria in termini di eccessive restrizioni.
In questa scelta emergono il realismo, il rispetto per la legalità e la coerenza che erano proprie di Gozzini. Atteggiamenti rari nel nostro Paese, spesso abituato a schivare con cura le regole del diritto. Per Gozzini, che non era professionalmente un giurista, ma un letterato, il Diritto andava preso sul serio. Le norme dovevano essere rispettate. La Costituzione per lui non era un insieme di parole da lasciare nel mondo dei sogni. Prima di lui, invece, la norma costituzionale secondo cui le pene devono essere finalizzate alla rieducazione del condannato era lettera morta.
Un bilancio di 20 anni di applicazione consente di definire la legge Gozzini come un successo. Prova ne è che la misura della detenzione domiciliare ha trovato progressivamente una applicazione crescente e non ha dato luogo a inconvenienti se non in un numero ridottissimo di casi. È una misura che i magistrati applicano più spesso di altre, perché consente un buon livello di controllo, anche se da noi non ha preso piede il controllo a distanza. In ogni caso, la detenzione domiciliare viene guardata con interesse anche in altri paesi, come passaggio intermedio tra carcere e libertà. E in molti casi (madri di bambini piccolissimi, detenuti malati, eccetera), non si vede come se ne potrebbe fare a meno. Certamente taluni inconvenienti possono essere ulteriormente ridotti con un maggiore controllo del territorio. Ma questo non può essere considerato un difetto della legge Gozzini. Anche i permessi premio sono entrati nella prassi senza gravi inconvenienti. Vengono concessi in decine di migliaia di casi l’anno e la percentuale di trasgressione è sempre stata intorno all’1 per cento dei casi o ancora minore.
Va detto infine che spesso Gozzini si arrabbiava con le applicazioni ‟buoniste” o indulgenzialiste della legge (egli precisava sempre: legge dello Stato, non legge Gozzini, visto che l’ha voluta la grande maggioranza del Parlamento italiano!). Diceva che occorrevano controlli e attenzione nella concessione delle misure. Aggiungeva che i peggiori nemici della legge erano coloro che la applicavano in modo banalmente meccanico, senza essere capaci di distinguere caso da caso. Anche questo un insegnamento da ricordare.
Gian Carlo Caselli
Gian Carlo Caselli (Alessandria, 1939) è stato giudice istruttore a Torino dove, per un decennio, ha condotto le inchieste sulle Brigate rosse e Prima linea. Dal 1993 al 1999 ha …