Eva Cantarella: Hammurabi, caso per caso il regno ha le sue leggi

13 Settembre 2004
"Se un costruttore costruisce una casa per un'altra persona, ma non fa il lavoro come avrebbe dovuto, così che la casa crolla e causa la morte del padrone di casa, il costruttore deve essere ucciso. Se il crollo provoca la morte del figlio del padrone, sia ucciso il figlio del costruttore". Così stabiliva il ‟Codice di Hammurabi”. Il concetto per noi fondamentale che la responsabilità penale è personale non esisteva: per vederlo affermare bisognerà aspettare i greci. Il che non toglie che in Oriente esistesse una scienza giuridica, nota grazie a una serie di testi di recente oggetto di grande interesse da parte degli storici del diritto. Trattasi, oltre al ‟Codice di Hammurabi” (proveniente da Babilonia e risalente al 1750 a.C.), del ‟Codice di Ur-Nammu” (2100 a.C.); il ‟Codice di Lipit-Ishtar” (1900 a.C.); il ‟Codice di Eshnunna” (1770 a.C.); le ‟Leggi medioassire” (XIV secolo a.C.); le ‟Leggi Ittite” (XIII secolo); le ‟Leggi neobabilonesi” (XIV secolo); il ‟Codice dell'Alleanza” (nei capitoli 21 e 22 dell'Esodo, data incerta tra IX e VI secolo) e il ‟Codice del Deuteronomio” (cap. 15-25 del Deuteronomio, VII secolo). Di questo corpus normativo, peraltro, oggi viene messo in dubbio il carattere legislativo. I codici sarebbero trattati scientifici del diritto, consistenti in elenchi di casi che presentano tratti comuni, la cui origine andrebbe ricondotta a una scienza che dava soluzione a casi successivamente oggetto di studio e usati come paradigma per l'insegnamento o ulteriori discussioni. La scienza giuridica, dunque, non sarebbe nata a Roma. Sul che si può essere d'accordo: con metodi diversi da quelli poi usati dai romani, in Mesopotamia operavano già dei giuristi. Meno accettabile l'idea (di alcuni) che l'origine della giurisprudenza romana vada ricondotta ai codici orientali, e non all'importazione di modelli filosofici greci. Il metodo usato dalla giurisprudenza mesopotamica era esclusivamente casistico. I giuristi romani introdussero concetti giuridici astratti, cui si collegò l'uso di tecniche classificatorie di origine platonica-aristotelica ed ellenistica. Basterà pensare, per limitarci a un esempio, all'uso di categorie come quella di genus. Ma questa non è ovviamente la sede per addentrarsi in una simile discussione, che comunque nulla toglie all'importanza della scienza mesopotamica come strumento di conoscenza non solo del diritto, ma della società e della cultura del vicino Oriente.

Eva Cantarella

Eva Cantarella ha insegnato Diritto romano e Diritto greco all’Università di Milano ed è global visiting professor alla New York University Law School. Tra le sue opere ricordiamo: Norma e sanzione …